La riforma previdenziale

Le nuove norme relative alle pensioni sono contenute nell’art. 24 (capo IV, Titolo III) della legge 22/12/2011, n°214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6/12/2011, n°201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, legge pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°300 del 27/12/2011 - Serie Generale.

Vediamo come le nuove disposizioni hanno profondamente modificato la normativa previgente.

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Requisiti, incentivi e penalizzazioni (commi da 3 a 11)

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
La pensione di vecchiaia si consegue con i seguenti requisiti anagrafici (convergenti ad un requisito unico per uomini e donne e per lavoratori dipendenti e autonomi):

Lavoratrici

dipendenti

autonome

2012

anni 62

anni 63 mesi 6

2013

anni 62

anni 63 mesi 6

2014

anni 63 mesi 6

anni 64 mesi 6

2015

anni 63 mesi 6

anni 64 mesi 6

2016

anni 65

anni 65 mesi 6

2017

anni 65

anni 65 mesi 6

2018

anni 66

anni 66

Lavoratori

dipendenti

autonomi

dal 2012

anni 66

anni 66

Lavoratori
e Lavoratrici del Pubblico Impiego

dal 2012
anni 66

Dal 1° gennaio 2021 l’età minima per la pensione di vecchiaia dovrà essere di anni 67. Qualora tale età minima non fosse garantita, dovranno essere ulteriormente incrementati i requisiti (con decreto da emanarsi entro il 31/12/2019).

Per tutti i lavoratori è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Per i lavoratori, il cui primo versamento contributivo decorre dall’1/1/1966, si richiede anche una pensione non inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale (per il 2012: euro 429 x 1,5 = euro 643,50). Questo importo minimo, dal quale si prescinde con un’età di 70 anni e con 5 anni di contribuzione minima effettiva, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) calcolata dall’ISTAT.

Il proseguimento dell’attività lavorativa dopo il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento è incentivato, fino ad anni 70, da migliori coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento di quiescenza.

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, con i seguenti requisiti contributivi:

Uomini

Donne

2012

anni 42 mesi 1

anni 41 mesi 1

2013

anni 42 mesi 2

anni 41 mesi 2

2014

anni 42 mesi 3

anni 41 mesi 3

Sono previste penalizzazioni per il pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni: sulla pensione maturata fino al 31/12/2011 è applicata una riduzione dell’1% per ognuno dei primi due anni di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno. Per le frazioni di anno la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Per tutti coloro che maturano i nuovi requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 non trovano più applicazione né le disposizioni che posticipavano la corresponsione della pensione né la disposizione che ritardava il collocamento a riposo del personale della scuola (i posticipi aboliti sono ampiamente incorporati nei nuovi requisiti!).

Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (commi 12 e 13) 

Tutti i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento sono poi agganciati agli incrementi della speranza di vita previsti dall’art. 12 del D.L. 31/5/2010, n°78 convertito dalla L. 30/7/2010, n°122 e successive integrazioni e modificazioni.

Così a decorrere dal 1° gennaio 2013, a cadenza triennale fino al 1°/1/2019 e biennale successivamente, tali requisiti devono essere incrementati in misura pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT per il triennio o il biennio precedente.

L’aggiornamento, che nel caso di diminuzione della speranza di vita non viene effettuato, in prima applicazione (1°/1/2013) non potrà superare i tre mesi.

Calcolo della pensione con il sistema contributivo (comma 2)

Dal 1° gennaio 2012 la pensione relativa all’anzianità decorrente dalla stessa data va calcolata con il sistema contributivo, cioè sulla base dei contributi versati (montante dei contributi, annualmente rivalutati, per il coefficiente di trasformazione).

Questa norma riprende e completa le disposizioni della L. 8/8/1995, n°335, per le quali, a decorrere dal 1°/1/1996, a quanti hanno iniziato l’attività lavorativa da tale data e a coloro che alla stessa data avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione già non viene più calcolata con il sistema retributivo basato sullo stipendio (ultimo stipendio lordo maturato e media degli stipendi lordi, opportunamente rivalutati, percepiti negli ultimi anni di lavoro) bensì con il meno vantaggioso14 sistema contributivo. La pensione continuava peraltro a essere calcolata interamente con il metodo retributivo per chi al 31/12/1995 aveva maturato almeno 18 anni di contribuzioni.

Dal 1°/1/2012 la pensione viene calcolata:

  • interamente con il sistema contributivo per chi ha iniziato a lavorare dal 1°/1/1996;
  • con il sistema retributivo per l’anzianità lavorativa fino al 31/12/1995 e contributivo per tutta la rimanente anzianità per chi al 31/12/1995 aveva meno di 18 anni di versamenti;
  •  con il sistema retributivo per l’anzianità lavorativa fino al 31/12/2011 e contributivo per la rimanente anzianità per chi al 31/12/1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione. 

Casi particolari per il pensionamento (commi 3, 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis)

Conservano il diritto all’accesso al pensionamento secondo la normativa previgente:

  • coloro che hanno maturato i requisiti previsti da tale normativa entro il 31/12/2011, i quali conservano anche il diritto alla prestazione pensionistica secondo la stessa;
  •  le lavoratrici dipendenti e autonome con una anzianità contributiva di almeno 35 anni ed una età non inferiore rispettivamente ad anni 57 e 58, che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (beneficio valido sino al 31/12/2015);
  • i seguenti lavoratori, nel limite numerico massimo da stabilire con apposito decreto entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (scadenza rinviata al 30 giugno p. v. dal decreto “Milleproroghe” divenuto legge il 23 febbraio u. s.), anche se maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31/12/2011:
    - collocati in mobilità ordinaria per accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011, che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di mobilità;

    - collocati in mobilità lunga per accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011;

    - titolari alla data del 4/12/2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore o con diritto di accesso a tali fondi per accordi collettivi stipulati sempre entro il 4/12/2011 (questi ultimi lavoratori rimarranno a carico dei fondi almeno sino a 59 anni compiuti, pur maturando prima i previgenti requisiti per il pensionamento);

    - autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4/12/2011;
    - dipendenti pubblici che al 4/12/2011 erano in esonero dal servizio ai sensi del D.L. 25/6/2008, n°112, convertito dalla L. 6/8/2008, n°133 o di leggi regionali con analoghe discipline;
    - compresi nella graduatoria dei 10.000 esonerati dal regime delle decorrenze introdotto dal 2011, che perfezionano i requisiti dopo il 2011.

I lavoratori, i cui versamenti contributivi decorrono dall’1/1/1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata anche ad anni 63 se con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con pensione mensile non inferiore, per il 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale cioè ad euro 1.201,20 (importo minimo rivalutabile annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL calcolata dall’ISTAT).

I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31/12/2012, i quali, prima della nuova normativa, avrebbero maturato, sempre entro il 31/12/2012, i requisiti per la pensione di anzianità ai sensi della nota Tabella B (cioè quota 96 con almeno 60 anni di età e almeno 35 di contribuzioni), possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di 64 anni.

Le lavoratrici dipendenti del settore privato possono conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni se maturano entro il 31/12/2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni ed un’età di almeno 60 anni.

Gli addetti ai lavori usuranti con una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, di cui almeno 7 di effettivo lavoro usurante negli ultimi 10 di lavoro, per le pensioni fino al 31/12/2017, e con lavoro usurante per almeno la metà della vita lavorativa, per le pensioni decorrenti dal 1°/1/2018, oltre alla possibilità di conseguire la pensione anticipata con i nuovi requisiti contributivi, dal 1°/1/2012 hanno diritto al trattamento pensionistico con i requisiti della Tabella B dell’Allegato 1 della L. 24/12/2007, n°247 in vigore prima dell’attuale legge, senza le riduzioni e con posticipi dalla data di maturazione dei requisiti.

Il requisito anagrafico e la quota della suddetta Tabella sono poi incrementati di un anno e un’unità o di due anni e due unità per i lavoratori a turni notturni qualora svolgano l’attività per un numero di giorni annui ridotto.

Perequazione automatica delle pensioni (comma 25)

La rivalutazione annuale delle pensioni è concessa, per gli anni 2012 e 2013, soltanto alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (per il 2012: euro 468,35 x 3 = euro 1.405,05). Alle pensioni di importo superiore a tale limite, ma inferiore al limite incrementato dalla quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è attribuito sino a concorrenza del limite maggiorato.

Totalizzazione dei periodi assicurativi (comma 19)

Agli iscritti a due o più forme di previdenza, i quali non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di esse, dal 1° gennaio 2012 è data facoltà, al fine di conseguire un’unica pensione, di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti anche se di durata inferiore a tre anni.

Contributo di perequazione per le maxipensioni (comma 31 bis)

Le pensioni superiori a 90.000 euro annui lordi, che dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 sono assoggettate ad un contributo di perequazione pari al 5% per la parte eccedente tale importo fino ad euro 150.000 e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro, vengono ulteriormente gravate del 15% per la parte eccedente 200.000 euro.

La disposizione riprende e incrementa quanto disposto dal D.L. 6/7/2011, n°98 convertito dalla L. 15/7/2011, n°111.

Indennità di fine rapporto (comma 31)

Alla quota delle indennità di fine rapporto di importo eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata: tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

La disposizione vale anche per tutti i compensi e indennità erogati agli amministratori di società di capitali e si applica retroattivamente alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La nuova legge prevede inoltre

  • l’estensione dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione anche per età fino a 70 anni e oltre, in adeguamento agli incrementi della speranza di vita;

  • l’incremento delle aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori autonomi;
  • l’elaborazione annuale di un programma di iniziative di informazione e di educazione previdenziale;
  • l’istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi volti a incrementare l’occupazione giovanile e femminile.
  • Prevede infine la costituzione di una commissione di esperti per valutare, entro il 31/12/2012, possibili ulteriori forme di gradualità nell’accesso alla pensione.

Seguiremo con attenzione i lavori di questa commissione e renderemo nota ogni eventuale modificazione alla legge.

Michelino Re Fiorentin