La manovra economica di ferragosto – il Decreto Legge 13/8/2011, n° 138, convertito dalla legge 14/9/2011, n° 148, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” – è caratterizzata dalle numerose disposizioni che riguardano il pubblico impiego.
Ci interessano quelle relative al collocamento a riposo, al trattamento di quiescenza e al trattamento di fine servizio.
Posticipato il pensionamento per la scuola
Il comma 21 dell’art. 1 della manovra dispone che dal 1° gennaio 2012 la cessazione dal servizio del personale della scuola, che matura i previsti requisiti per il pensionamento, a decorrere da tale data, ha effetto dall’inizio dell'anno scolastico e accademico successivo. Soltanto per quanti maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 resta ferma l’applicazione della precedente disciplina.
La nuova, pesante norma, che fa slittare di un anno la data di collocamento a riposo del personale della scuola:
:: modifica l’art. 59, comma 9 della legge 27/12/1997, n° 449, che riaffermava la decorrenza della cessazione del servizio e del trattamento di quiescenza dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, pur maturando i requisiti di età e di contribuzione entro l'anno solare;
:: estende ai lavoratori della scuola l'art. 12 della legge 30/7/2010, n° 122, “Legge di conversione del D.L. 31/5/2010, n° 78”, che con il sistema delle “finestre mobili” aveva ritardato di 12 e 18 mesi il diritto alla pensione rispettivamente dei lavoratori dipendenti e autonomi.
Posticipata la liquidazione del trattamento di fine servizio
I commi 22 e 23 dell'art. 1 stabiliscono che, a decorrere dal 13/8/2011 (data di entrata in vigore del D.L.) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che dalla stessa data maturano i requisiti per il pensionamento, venga liquidato il trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; dopo 6 mesi nei soli casi di cessazione per raggiunti limiti di età o di servizio e per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunta anzianità massima.
Resta ferma l'applicazione della precedente disciplina per coloro che hanno maturato i previsti requisiti prima del 13 agosto 2011 e per il personale della scuola che li maturerà entro il 31 dicembre 2011.
Nel caso di pensioni di inabilità o per decesso il trattamento di fine servizio viene corrisposto entro tre mesi dalla trasmissione della documentazione all'ente di previdenza (da effettuarsi entro 15 giorni).
La severa disposizione:
:: modifica l'art. 3, comma 2, del D.L. 28/3/1997, n° 79 convertito dalla legge 28/5/1997, n° 140 che prevedeva la liquidazione del T.F.S. entro sei mesi dalla cessazione dal servizio, con corresponsione entro i successivi tre mesi;
:: si aggiunge a quanto già disposto, a decorrere dal 31/5/2010, sempre dall'art. 12 del D.L. 31/5/2010, n° 78, convertito nella legge 30/7/2010, n° 122 per la liquidazione dei trattamenti superiori ai 90.000 euro: erogazione dopo 12 mesi della parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000, dopo 24 mesi della parte eccedente i 150.000 euro.
La nuova norma ha effetto sulla corresponsione dei trattamenti fino a 90.000 euro; tale corresponsione avverrà dopo 24 mesi; per la parte eccedente 90.000 e 150.000 euro la corresponsione avverrà dopo ulteriori 12 e 24 mesi.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Il comma 16 dell'art. 1 prevede che anche per gli anni 2012, 2013, 2014 le pubbliche amministrazioni possono collocare a riposo d'ufficio – con preavviso di sei mesi – il personale dipendente, anche dirigenziale, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni (Rileviamo: 40 anni non di effettivo servizio, ma di anzianità contributiva, comprensiva quindi di eventuali riscatti).
La norma, che non è applicabile ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, proroga per un triennio quanto disposto dall'art. 72, comma 11, del D.L. 25/6/2008, n° 112, convertito con L. 6/8/2008, n° 133.
Trattenimento in servizio oltre i limiti di età
Il comma 17, sempre dell'art. 1, consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, per un periodo massimo di due anni, i dipendenti che hanno raggiunto i previsti limiti di età per il collocamento a riposo. Obbligatoria la richiesta del dipendente, da presentarsi dai 24 ai 12 mesi prima del raggiungimento dei limiti di età; facoltativo l'accoglimento da parte dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente.
(Rileviamo: il dipendente che non ha raggiunto la prevista anzianità contributiva minima acquisisce diritto alla concessione).
La disposizione conferma, con lievi puntualizzazioni, l'art. 16 comma 1 del D. Lgs 30/12/1992, n° 503.
Pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato e autonomo portata a 65 anni, sei anni prima
Il comma 20 dell'art. 1 anticipa di sei anni ciascuna delle decorrenze annuali previste dall'art 18, comma 1, del D.L. 6/7/2011, n° 98 convertito dalla L. 15/7/2011, n° 111, con cui viene progressivamente aumentato da 60 a 65 anni di età il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle dipendenti del settore privato e autonomo.
Il requisito viene così ad essere incrementato di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 anziché dal 1° gennaio 2020, di ulteriori due mesi dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi dal 1° gennaio 2016, di ulteriori 4 mesi dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi dal 1° gennaio 2018, di ulteriori 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 ed infine di ulteriori tre mesi dal 1° gennaio 2026 (anziché dal 1° gennaio 2032).
Riduzione degli stipendi e delle pensioni
Ricordiamo ancora, della manovra, quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 2 “Disposizione in materia di entrate”.
Il comma 1 conferma l'applicazione dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 dell'art. 9, comma 2, del D.L. 31.5. 2010, n° 78, convertito dalla L. 30/7/2010, n° 122 che prevede, per dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni con trattamento economico superiore a 90.000 euro lordi annuali, la riduzione dello stesso del 5% per la parte eccedente tale importo fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente i 50.000 euro.
Conferma inoltre l'art. 18, comma 22 bis, del D.L. 6.7.2011, n° 98, convertito dalla legge 15/7/2011, n° 111, che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro annui lordi sono assoggettati a un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro e pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
Il comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sui redditi complessivi superiori a 300.000 euro annui lordi, contributo pari al 3% della parte eccedente detto importo.
Per tutte le altre norme della manovra rimandiamo al testo della stessa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n° 216 del 16/9/2011. Renderemo note eventuali ulteriori modifiche alle pensioni apportate dalla annunciata nuova manovra economica.
Michelino Re Fiorentin
- Versione adatta alla stampa
- 3403 letture