Norme sulle pensioni

La Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.301 del 29.12.2007 ha pubblicato la legge 24.12.2007, n.247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e di previdenza sociale", legge che modifica il regime pensionistico.

Riassumiamo le modifiche principali

1. REQUISITI PER L'ACCESSI ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Superato il cosiddetto "scalone" della riforma Maroni (L.23.8.2004, n.243), che avrebbe determinato nel 2008 l'innalzamento immediato da 57 a 60 anni dell'età minima per l'accesso alla pensione di anzianità, la nuova legge prevede un innalzamento graduale dell'età pensionabile mediante una combinazione di scalini e di quote (quota = somma di età anagrafica + anzianità contributiva).

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue:

* tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009 con 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva;
* tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2010 totalizzando la quota 95, raggiungibile con almeno 59 anni di età e 36 di contributi oppure con 60 anni di età e 35 di contributi;
* tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012 raggiungendo la quota 96, per cui sono necessari almeno 60 anni di età e 36 di contributi, oppure 61 anni di età e 35 di contributi;
* dal 1° gennaio 2013 la quota richiesta sale a 97, raggiungibile con non meno di 61 anni di età e 36 di contributi, oppure con 62 anni di età e 35 di contributi.

Sintetizzando con tabella:

Periodo Quota  Anni
di età
Anni di contributi
1/1/2008

30/6/2009
 =  58 35
1/7/2009
31/12/2010
95 59
60
36
35
1/1/2011
31/12/2012
96 60
61
36
35
dal 1/1/2013 97 61

62

36
35

 
Anche per i lavoratori autonomi vale lo stesso sistema di scalini e di quote, aumentata però di un anno l'età anagrafica e quindi di un'unità la quota.

Per tutti i lavoratori (dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi) resta comunque sempre la possibilità di andare a riposo a qualunque età con un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Il limite minimo per il pensionamento di vecchiaia rimane a 60 anni di età per le donne e a 65 per gli uomini.

2. LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI

Viene stabilito il diritto al pensionamento anticipato per gli addetti a tali lavori.

Prevista la riduzione di tre anni del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di anzianità (fermo restando il minimo di 57 anni di età) per i lavoratori che svolgono le attività usuranti previste dal decreto interministeriale del 19.5.1999 e le abbiano svolte per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa (in via transitoria, dal 2008 al 2013, per almeno sette anni negli ultimi dieci di lavoro).

Il decreto interministeriale del 1999 prevedeva i lavori in galleria, cava e miniera, in spazi ristretti, ad alta temperatura; i lavori di asportazione dell'amianto, la lavorazione del vetro e i lavori dei palombari. Il beneficio viene esteso ora anche ai lavoratori notturni, ai lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" e ai conducenti di mezzi pubblici pesanti.

3. DECORRENZE DEL PENSIONAMENTO

Sono modificate le decorrenze del pensionamento, le cosiddette "finestre" di uscita annuali, le quali passano da quattro a cadenza trimestrale, a due semestrali.

Restano quattro soltanto per i pensionati di anzianità con 40 anni di contributi e diventano quattro anche per i pensionati di vecchiaia.

Per il personale Scuola e dell'Università è confermata un'unica uscita annuale all'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) e accademico (1° novembre) con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno, avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno.

4. PEREQUAZIONE AUTOMATICA ANNUALE DELLE PENSIONI

Modificate anche le norme che regolano l'annuale perequazione automatica delle pensioni.

La percentuale di variazione, stabilita annualmente ed alla base del calcolo della perequazione (per il 2007 e da calcolarsi nel 2008 è pari a 1,60%, salvo conguaglio al prossimo anno) dovrà essere applicata nel triennio 2008-2010 nella misura del 100% (cioè per l'intero 1,60%) fino alla fascia di importo corrispondente a 5 volte il trattamento minimo INPS (euro 2180,70) anziché soltanto fino alla fascia di importo corrispondente a 3 volte lo stesso minimo.

Alla fascia compresa tra 5 e 8 volte (euro 3489,12) la percentuale di variazione è da applicarsi nella misura del 75% (cioè per 1,20%).

Per l'anno 2008 ai titolari di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS la perequazione automatica non è concessa. Tuttavia alle pensioni di importo superiore a 8 volte, ma inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione (euro 3539,72), l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

5. RISCATTO DELLA LAUREA

Il riscatto del corso legale della laurea diventa più favorevole per i richiedenti.

Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

La facoltà di riscatto è ammessa anche per chi non ha ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non è ancora iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza: i contributi sono versati all'INPS che li rivaluta secondo le regole del sistema contributivo e, a richiesta, trasferisce poi il montante maturato alla gestione previdenziale di iscrizione.

I contributi sono fiscalmente deducibili dall'interessato; sono altresì detraibili dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% del loro importo.

6. TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi, cioè la somma dei contributi accreditati in due o più gestioni previdenziali, riforma che riassorba e superi la ricongiunzione contributiva, dal 1° gennaio 2008 è ridotta a 6 anni a 3 anni la durata minima delle frazioni di accredito che possono essere utilizzate per la totalizzazione e non è più richiesto che non sia maturato il diritto a pensione in nessuna gestione.

7. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

La durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione dal 1° gennaio 2008 è elevata a otto mesi per coloro che hanno meno di 50 anni e a dodici mesi per chi ha 50 e più anni.

Per gli stessi periodi è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le nuove misure dell'indennità di disoccupazione: 60% della retribuzione per i primi sei mesi, 50% per i due mesi successivi; 40% per gli ulteriori mesi.

Gli aumenti non riguardano la disoccupazione agricola e l'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

8. RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Con la tabella A, contenuta nell'Allegato 2, la nuova legge ridetermina - con effetto dal 1.1.2010 e con una riduzione di circa il 6% - i coefficienti di trasformazione previsti dalla L.8.8.1995, n.335 con la tabella A allegata alla stessa legge.

Il coefficiente di trasformazione e il montante contributivo individuale, costituiscono i due elementi essenziali per il calcolo contributivo delle pensioni, introdotto dalla suddetta L.335/1995; il coefficiente di trasformazione permette di determinare l'importo della prestazione pensionistica, tenendo conto dell'attesa di vita al momento del pensionamento.

La revisione dei coefficienti avverrà poi automaticamente ogni tre anni anziché ogni dieci, secondo quanto le nuove norme prevedono.


Michele Re Fiorentin